Art. 1.

      1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 49. - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere, con strutture e metodo democratici, a determinare la politica nazionale.
      La legge disciplina il finanziamento dei partiti e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.
      La legge detta altresì disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme statutarie e la tutela delle minoranze interne».